Normativa di riferimento
Art. 16, c. 1, 2, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
PERSONALE: PIANTA ORGANICA E POSTI VACANTI | |||
PROFILO PROFESSIONALE QUALIFICA FUNZIONALE |
DOTAZIONE | CONSISTENZA ORGANICA | POSTI VACANTI |
C5 full-time | 1 | 1 | 0 |
C5 full-time | 1 | 1 | 0 |
B3 full-time | 2 | 2 | 0 |
B1 part-time | 1 | 1 | 0 |
TOTALI | 5 | 5 | 0 |
NB: NON sono presenti in Organico figure Dirigenziali |
Per quanto riguarda i costi del Personale si rimanda alla sezione Bilanci