Normativa di riferimento
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonch‚ tutti i rilievi ancorch‚ non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
(comma così sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)
Presso l'Ordine è previsto e istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, presieduto da un Revisore Contabile abilitato, che si riunisce periodicamente per effettuare verifiche contabili e provvede alla redazione delle relazioni prescritte. https://www.ordinemediciperugia.it/ordine/organi-istituzionali/il-collegio-dei-revisori-dei-conti