La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 9 dicembre u.s. ha adottato una delibera in materia di obbligo formativo che fornisce chiarimenti in merito alle modalità mediante le quali sarà possibile effettuare lo spostamento dei crediti da un triennio all’altro, l’obbligo formativo degli ultra settantenni ed i crediti non registrati dai Provider.

In particolare, con riguardo al primo punto, è stata prorogata al 30 giugno 2022 la possibilità di spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021.

Per i professionisti che non si siano avvalsi della facoltà di spostare i crediti per recuperare il debito formativo relativo al triennio 2014 - 2016, il Co.Ge.A.P.S. provvederà d’ufficio al trasferimento dei crediti utili al raggiungimento della certificabilità esclusivamente nel caso in cui i professionisti abbiano conseguito crediti in eccedenza per il triennio 2017 - 2019.

La Commissione ha inoltre introdotto un importante aggiornamento in tema di obbligo formativo per i professionisti che abbiano raggiunto il settantesimo anno di età, prevedendo l’applicazione dell’esenzione automatica di cui alla lettera o) del par.4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Nel caso di esercizio non saltuario della professione, sarà il professionista a dover comunicare il dato tramite il portale del Co.Ge.A.P.S. Tale comunicazione equivale a rinuncia all’esenzione.

Per quanto riguarda la segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e pertanto non presenti sul portale del Co.Ge.A.P.S., in base alla delibera sarà possibile per i professionisti sanitari effettuarla solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento allo scopo di evitare duplicazioni dovute alla registrazione manuale di crediti relativi ad eventi per i quali non sia ancora scaduto il termine per la comunicazione da parte del Provider.

In ogni caso resta comunque in essere quanto previsto dal par.1.13 del Manuale sulla formazione continua in tema di autorizzazione da parte dell’Ente accreditante.

Allegato

  1. CNFC - Delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo - 14/12/2021
  2. Manuale sulla Formazione Continua del Professionista sanitario