L’E.C.M. (EDUCAZIONE CONTINUA in MEDICINA) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
Con l’avvicinarsi della conclusione del corrente anno è opportuno ricordare che la CNFC (Commissione Nazionale Formazione Continua) nelle delibere del 10/06/2020 e del 04/02/2021, ha indicato la data del 31 dicembre 2021 quale termine ultimo per procedere, da parte degli iscritti Medici e Odontoiatri, ad alcuni importanti adempimenti relativi al conseguimento dell’obbligo formativo ECM per i trienni 2014-2016 e 2017-2019.
Il 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” che contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario. Come stabilito al par.3.7, è stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, nella misura massima del 100% del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista entro e non oltre la data del 31/12/2021 accedendo all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. oppure attraverso l’App CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare.
Si precisa che a partire dallo 01/10/2021 l’area riservata Co.Ge.A.P.S. sarà accessibile esclusivamente con il proprio SPID. (http://wp.cogeaps.it/?p=14258)
Sempre entro la stessa data del 31/12/2021 è prevista la facoltà di recuperare e spostare, con le medesime modalità, eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019.
Maggiori dettagli nell'allegata comunicazione n.185 della Fnomceo.