«Da oggi - ha commentato su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza - c'è una legge che difende con più forza da ogni forma di aggressione i professionisti sanitari e il loro lavoro. L'approvazione definitiva del Ddl sulla sicurezza dei medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari rappresenta un importante traguardo, che ha unito Governo, Parlamento e mondo della sanità. Gli episodi di violenza e le aggressioni a chi lavora negli ospedali e negli studi sono inaccettabili. Ci prendiamo cura di chi si cura di noi»
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Si ritiene opportuno segnalare che il Senato della Repubblica nella seduta di mercoledì 5 agosto 2020 ha approvato in via definitiva il disegno di legge N.867-B, in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Il provvedimento reca alcune disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
Alcune norme del disegno di legge concernono altresì i soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto a quelle summenzionate.
L'articolo 1 - inserito dalla Camera - esplicita i richiami normativi per le nozioni delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.
L'articolo 2 - modificato dalla Camera -prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
L'articolo 3 - inserito dalla Camera - prevede la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
L'articolo 4 - modificato dalla Camera - stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una delle professioni summenzionate o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività.
L'articolo 5 - modificato dalla Camera - inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver agito in danno di uno dei soggetti summenzionati, a causa o nell'esercizio della relativa professione o attività.
L'articolo 6 - che non è stato modificato dalla Camera - esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell'esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale dall'ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.
L'articolo 7 - inserito dalla Camera - prevede l'adozione di misure di prevenzione - intese a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia - da parte delle strutture in cui opera il personale sanitario e socio-sanitario.
L'articolo 8 - inserito dalla Camera - prevede l'istituzione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari".
L'articolo 9 - inserito dalla Camera - commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o che svolga attività ausiliarie delle medesime.
L'articolo 10 - che non è stato modificato dalla Camera - reca le clausole di invarianza finanziaria.